Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania, con sentenza n°5763/2018, si è pronunciato sul ricorso con cui un marito chiedeva al T.A.R. “…l’annullamento del diniego maturato per silentium, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali”, a seguito del mancato riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza con cui lo stesso richiedeva di avere copia della “…eventuale dichiarazione dei redditi presentata dalla sig.ra _____, relativamente agli ultimi anni tre e/o certificazione reddituale dei dati presenti in anagrafe tributaria; eventuali contratti di locazione a terzi delle eventuali proprietà immobiliari dalla sig.ra ____; eventuali comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria – sezione archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla sig.ra _____, anche in qualità di delegante o di delegato; e tutta la ulteriore altra documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riconducibile alla sig.ra _______”.
Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso del marito sulla stregua della seguente motivazione.
Preliminarmente il giudice amministrativo ha ritenuto, a fronte dell’espressa previsione nella circolare dell’A.E. del 10 ottobre 2017, che “…laddove sussistano effettivamente i requisiti previsti dalla legge n. 241 del 1990, sarà sempre possibile attivare la richiesta di accesso agli atti, limitatamente alle informazioni di natura reddituale e patrimoniale e con l’esclusione delle risultanze derivanti dall’Archivio dei rapporti finanziari”, la stessa A.E. aveva evidentemente reputato “…accessibili i dati relativi ‘alle informazioni reddituali e patrimoniali’”, con conseguente immotivatezza del diniego di consentire l’accesso al coniuge limitatamente “…alle dichiarazione dei redditi del ricorrente e della coniuge, nonché, agli eventuali contratti di locazione a terzi degli immobili di proprietà di quest’ultima”.
Parimenti, ad avviso del T.A.R., il ricorrente avrebbe debitamente comprovato “l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso” previsto dall’art. 22 della legge n°241/90 quale presupposto per legittimazione all’azione e accoglimento della relativa domanda, avendo debitamente chiarito nella propria istanza “…di avere in corso un giudizio di separazione e di avere interesse a conoscere tali dati (interesse in parte riconosciuto dallo stesso giudice della separazione che ha chiesto alle parti di esibire le loro ultime dichiarazioni dei redditi)”.
Il giudice amministrativo, infine, ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta di accesso a “…tutta la ulteriore altra documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riconducibile della moglie” non avendo il ricorrente “…specificato in alcun modo a quale ulteriore documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale faccia riferimento”.
Cliccare di seguito per il testo del provvedimento: TAR Campania, sez. VI^, sentenza n°5763 del 2 ottobre 2018