Il Decreto Sviluppo bis (D.L. 18.10.2012 n. 179) ha introdotto nell’ordinamento lo status di “start up innovativa” qualificandola ai fini dell’applicazione di non indifferenti agevolazioni:
– ASSUNZIONI: possono stipulare contratti a tempo determinato da 6 a 36 mesi, fino a 4 anni dalla costituzione;
– PERDITE: non si applica la disciplina di società di comodo e in perdita sistemica;
– RICAPITALIZZAZIONE: in caso di perdite (anche oltre il terzo del capitale o di riduzione sotto al minimo) vi è una proroga di 12 mesi per la sua ricostituzione;
– PROCEDURE CONCORSUALI: assoggettamento alle procedure previste dalla L. 3/2012;
– ESENZIONE: esenzione da diritti camerali e imposta di bollo.
Inoltre, ove l’investitore sia una persona fisica, ha diritto alla detrazione IRPEF pari al 19% dell’investimento, se mantenuto per 2 anni, ove l’investimento non superi euro 500.000,00
Se invece l’investitore è una società, questa potrà sottrarre dal suo reddito imponibile il 20% di quanto investito, a condizione che non smobilizzi l’investimento prima di due anni; l’investimento consentito a questi fini è fino ad euro 1.800.000,00.
Tuttavia per le start up a “vocazione sociale” detti limiti salgono rispettivamente al 25% e al 27%: si tratta delle start up innovative che operano nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, nella formazione, nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nella valorizzazione del patrimonio culturale, nel turismo sociale.
Per poter godere di dette agevolazioni, previste dagli artt. da 25 a 31, la start up deve essere una società, anche di capitali o cooperativa, non quotata. Deve essere di diritto italiano o una società europea residente in Italia. Inoltre essa deve iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Ecco i requisiti:
a) maggioranza di quote/azioni e diritti di voto detenuta da persone fisiche;
b) costituzione da non più di 48 mesi;
c) sede principale in Italia;
d) valore della produzione inferiore a 5 milioni di euro per anno;
e) non deve aver mai distribuito utili;
f) l’oggetto sociale deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non deve risultare da una fusione, da una scissione o dalla cessione di azienda o ramo d’azienda.
Infine, la start up innovativa deve avere una delle seguenti caratteristiche:
– spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione (sono escluse le spese per l’acquisto di immobili);
– un terzo dei dipendenti o collaboratori devono essere dottorando universitario, dottore di ricerca, o laureato con almeno tre anni di attività di ricerca certificata, svolta presso istituti di ricerca;
– titolarità o licenza di almeno un brevetto o di una topografia di prodotto a semiconduttori, concernenti l’oggetto sociale e l’attività di impresa.