Il diritto dell’utente alla riduzione della Tarsu fino al 40% non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’Amministrazione Comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta: (i) non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; (ii) ovvero, sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso.
E’ quanto affermato dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte[1].
Fatto. La Hotel [x] ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento Tarsu 2008, negandole quindi la riduzione, in quanto, per quanto qui rileva, “– l’applicazione regolamentare da parte del Comune di una tariffa Tarsu diversificata tra stabili alberghieri e case di civile abitazione fosse legittima ex articolo 65 d.lgs. 507/93, stante la maggior produttività di rifiuti dei primi rispetto alle seconde; – non sussistesse il presupposto ex articolo 59 d.lgs. 507/93 per la riduzione dell’imposta a causa delle note disfunzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli, dovendosi in proposito escludere ogni responsabilità del Comune”.
Diritto. La Sezione Tributaria del Palazzaccio, accogliendo il ricorso, ha motivato la decisione ricordando che: «Il quarto comma dell’articolo 59 d.lgs. 507/93 stabilisce che: “se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2” (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa)».
In altre parole, la riduzione spetta, indipendentemente dalla responsabilità o meno dell’Amministrazione comunale, qualora l’utente subisca un disservizio «grave e protratto» nella raccolta dei rifiuti. E ciò in quanto la riduzione, spiegano gli Ermellini, «non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale ‘sanzione’ per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato».
La parola ora al Giudice del rinvio che dovrà accertare, con onere probatorio a carico della società contribuente che invoca la riduzione, tenuto conto del periodo, della zona di ubicazione dell’hotel, della tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, di ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione, se l’erogazione del servizio di raccolta rifiuti è avvenuta in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari.