Notifica della sentenza con modalità telematica e decorso del termine breve per impugnare il provvedimento

 

Inammissibile il ricorso proposto dinanzi alla Corte di legittimità, in quanto tardivo, perché notificato oltre la scadenza del termine breve il cui decorso è stato provocato dalla notifica via PEC della sentenza impugnata.

Accolta, dunque, l’eccezione di inammissibilità per decadenza dall’impugnazione formulata dal controricorrente che, diversamente da quanto osservato dalla ricorrente che ha sostenuto che la sentenza oggetto di impugnazione non le fosse stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve, ha dato, invece, prova (con la produzione in giudizio delle ricevute di avvenute consegna e accettazione) di avergliela regolarmente notificata via PEC.

E’ quanto emerge dall’ordinanza 21597 pubblicata dalla Sezione III della Corte di Cassazione in data 19.09.2017.

La documentazione debitamente prodotta dalla controricorrente – costituita dalla copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dalle ricevute di avvenute consegna e accettazione e dalla relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché dalla allegazione della copia conforme della sentenza “che, trattandosi di atto da notificare non consistente in un documento informatico, è stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformita’ (nel rispetto delle modalita’ previste dall’articolo 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 228 del 2012)” – ha dato prova del perfezionamento della notificazione della sentenza, peraltro valida in quanto conforme al modello normativo ratione temporis vigente (artt. 3 bis e 6 della I. n. 53 del 1994 cosi come modificata dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 16 quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 228).

Detta notifica ha fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento ma, essendo stato il ricorso notificato ben oltre la scadenza di detto termine, lo stesso è inammissibile in quanto, come detto, tardivo.

 

 

Cristiana Centanni

Titolare dello Studio omonimo, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 16 dicembre 1996 e all’Albo Speciale Cassazionisti dal 24 aprile 2009, si è occupata, subito dopo la laurea in giurisprudenza, ottenuta con lode, della materia delle opere pubbliche e del relativo contenzioso giudiziale civile, amministrativo ed arbitrale. Coltiva e pratica il diritto delle obbligazioni contrattuali in generale ed è esperta nella materia dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, nel diritto civile e immobiliare. L’amore per la politica forense, specie nel difficile momento di oscurantismo che l’Avvocatura sta attraversando, hanno spinto l’Avv. Cristiana Centanni a far parte di AFEC, Associazione che, tra l’altro, si propone di sostenere quanti intendono intraprendere la professione forense, tanto affascinante quanto complessa.