Il fatto
La Corte d’Appello di Genova, nonostante le parti fossero addivenute ad un’intesa stragiudiziale all’esito dell’espletata CTU espletata nel giudizio di appello, si pronunciava sul merito dell’impugnazione rigettandola e condannando l’appellato al pagamento delle spese non imponibili sostenute dalla controparte in primo grado nonché al pagamento delle spese legali dell’appello.
Avverso tale decisione l’appellato proponeva ricorso per cassazione dolendosi, inter alia “…della circostanza che la Corte d’appello abbia deciso il gravame nel merito, anziché dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere” ed evidenziando:
- che “…la corte territoriale avrebbe, in motivazione, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, tuttavia, in dispositivo ha pronunciato il rigetto dell’appello”;
- che, pertanto, sussisterebbe un “…insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo denunciato dal ricorrente”.
La decisione
La Suprema Corte, accogliendo le doglianze del ricorrente, con la pronuncia in oggetto:
- ha confermato che “…l’intervenuta transazione dell’oggetto della lite determina l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale”;
- ha chiarito che è dovere del giudice rilevare detta carenza anche d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento delle parti;
- ha conseguentemente cassato “…con rinvio alla Corte d’appello di Genova, affinché, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, valuti se sussistono i presupposti per pronunciarsi sull’appello incidentale, nonché sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del secondo grado. Tale statuizione determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso”.