ULTIME NEWS SULLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Ci siamo lasciati in attesa di un annunciato provvedimento governativo / legislativo che ponesse rimedio al problema di mezza Italia avvocatesca – al voto per il rinnovo dei propri ordini territoriali – consistente nel fatto che almeno la metà dei candidati erano incorsi nella falcidia della incandidabilità “retroattiva” per la ricorrenza del divieto del rinnovo dopo il doppio mandato, esteso ai mandati espletati anche in parte prima dell’entrata in vigore della Legge 247/2012 (Riforma dell’Ordinamento Professionale forense).

Il provvedimento veniva emesso la sera stessa che finivo di vergare il mio articolo precedente e rivestiva la forma del decreto legge (Interpretazione autentica dell’art. 3 secondo comma, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n.113 e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.247) http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/10687: il provvedimento è sostanzialmente confermativo del decisum delle sezioni unite della Cassazione sentenza n. 32781/2018.

I due soli commi dell’art. 1, infatti, espressamente recitano:

  1. L’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
  2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l’assemblea di cui all’articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.

Nel frattempo il consigliere Pietro Di Tosto discuteva in sede cautelare il proprio ricorso per la riammissione della propria candidatura contro il provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione Elettorale del COA romano lo scorso venerdì 11 gennaio 2019, denunciando la violazione della art. 3 commi 3 e 4 della legge 113/2017, nella misura in cui i mandati computabili dovrebbero essere solo quelli previsti dalle legge in un biennio, mentre il mandato considerato dalla commissione era iniziato il 1 febbraio 2010 e terminato il 31 dicembre 2012.
Il CNF riteneva, in dubbio conflitto di interessi (la disposizione riguardava anche lo stesso CNF), la sussistenza del fumus e concedeva la sospensiva inaudita altera parte, rinviando per il merito al 15 gennaio 2019, giorno precedente al primo giorno di celebrazione della tornata elettorale.
Allo stato pertanto, nonostante ipoteticamente destinatari della medesima interpretazione (sommaria) del CNF, rimangono ancora esclusi dalla candidatura i consiglieri Antonio Conte, Alessandro Cassiani e Livia Rossi.


Marco De Fazi

L'Avvocato Marco De Fazi, classe 1961, si è laureato nel 1986 ed si è abilitato alla professione nel 1990: è cassazionista dal 2002 e lavora nello studio associato di famiglia. Ha ereditato dal padre, Avv. Walter De Fazi (mancato nel 2011 dopo 60 anni di professione), la passione per la responsabilità civile. Ha fatto parte di commissioni di studio consiliari ed associative, ed è stato per dieci anni il rappresentante italiano del network europeo PEOPIL (Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers). Parla e scrive fluentemente inglese ed in misura più scolastica francese. Ha fatto parte della Commissione per l'esame di Avvocato 2007 ed è membro storico del Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte, di cui ora è il presidente. Membro attivo della NIABA, associazione USA di avvocati italo-americani.