COSA STA SUCCEDENDO ATTORNO ALL’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA?

Come sapete le elezioni del nostro Consiglio sono indette per i giorni 16-17-18-19 del corrente mese.
Le elezioni sono regolate dalla nuova legge professionale forense (L. 247/2012), il cui art. 28, comma 5 recita: “Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato”.
Successivamente interveniva la Legge 12 luglio 2017, n. 113 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. (GU n.168 del 20-7-2017, vigente dal 21-7-2017), la quale recava la seguente specificazione all’art. 3 (“Elettorato attivo e passivo”) ai commi 4 e 5: “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.” “Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma”. La legge (art. 18) abrogava i commi da 2 a 6 dell’art. 28 della L.247/2012.
Nello scorso dicembre è intervenuta una decisione delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione del 19 dicembre 2018 n. 32871 con la quale, in sede di interpretazione giurisdizionale dei citati disposti normativi, veniva stabilito che: “ Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 I. 113/17) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113». Sancendo, di fatto, la incandidabilità dei consiglieri che hanno esercitato il doppio mandato consiliare “anche solo in parte sotto il regime anteriore alla riforma del 2012.
Successivamente alla pausa natalizia, alla udienza consiliare del 3 gennaio 2019, i consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Conte e Livia Rossi, ritiravano la loro candidatura ritenendo la lettera della decisione delle SSUU inequivoca.
In prossimità della tornata elettorale, e precisamente l’8 gennaio 2019, la Commissione Elettorale costituita dall’Ordine capitolino dichiarava la incandidabilità del consigliere Pietro Di Tosto per i motivi di cui alla decisione delle SSUU, mentre disponeva diversamente sulla posizione dell’ex- consigliere Donatella Cerè, membro uscente del CNF.
L’Avv. Pietro Di Tosto ricorreva al TAR avverso detta esclusione, e all’udienza del 9 gennaio 2019, con l’intervento di Antonino Galletti ed Alessandro Graziani a confutazione del ricorso, veniva respinta la sospensiva richiesta dallo stesso per difetto di giurisdizione.
Oggi, sulle più accreditate testate giornalistiche, è apparsa una notizia secondo la quale sarebbe stato presentato un emendamento al decreto semplificazioni in discussione il 15 gennaio 2019 alla Camera, con cui si prevede che il regime di ineleggibilità contemplato dalla Legge 113/2017 si applica solo con riferimento a due mandati consecutivi durati più di due anni.

Marco De Fazi

L'Avvocato Marco De Fazi, classe 1961, si è laureato nel 1986 ed si è abilitato alla professione nel 1990: è cassazionista dal 2002 e lavora nello studio associato di famiglia. Ha ereditato dal padre, Avv. Walter De Fazi (mancato nel 2011 dopo 60 anni di professione), la passione per la responsabilità civile. Ha fatto parte di commissioni di studio consiliari ed associative, ed è stato per dieci anni il rappresentante italiano del network europeo PEOPIL (Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers). Parla e scrive fluentemente inglese ed in misura più scolastica francese. Ha fatto parte della Commissione per l'esame di Avvocato 2007 ed è membro storico del Direttivo dell'Associazione Forense Emilio Conte, di cui ora è il presidente. Membro attivo della NIABA, associazione USA di avvocati italo-americani.