A distanza di circa ottanta anni è stato infatti approvata il 21 dicembre 2012 invia definitiva la nuova disciplina della professione di avvocato. La ratio del legislatore è quella della tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali incide la professione forense e quindi della tutela della collettività e della clientela, nonché di favorire l’ingresso alla professione di avvocato con criteri di valorizzazione del merito.
La necessità di tale cambiamento si era palesata necessaria negli ultimi anni a causa dell’esponenziale crescita del numero degli iscritti all’albo (abbiamo ormai oltrepassato il numero di 250.000!).
Particolarmente rilevanti sono le seguenti modifiche:
– riserva di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale: viene riservata agli avvocati, salvo deroghe di legge, la consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale, quest’ultima ove connessa all’attività giurisdizionale;
– possibilità di assunzione come lavoratori subordinati ovvero come prestatori d’opera continuativa degli avvocati per la prestazione di consulenza ed assistenza stragiudiziale nell’esclusivo interesse del datore di lavoro;
– il codice deontologico espressamente individuerà le norme che hanno rilevanza disciplinare e le stesse dovranno contenere la tipizzazione della condotta e l’espressa indicazione della sanzione applicabile;
– possibilità di partecipazione dell’avvocato anche ad associazioni multidisciplinari e delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria con la previsione che i soci possano essere solo avvocati iscritti all’albo;
– specializzazioni: il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali e per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
– obbligo per l’avvocato, l’associazione o la società tra professionisti di stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione che comprenda anche la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti e l’obbligo di comunicazione al cliente degli estremi della polizza;
– reintroduzione del divieto del patto di quota lite e pattuizione per iscritto del compenso con il cliente pena la loro liquidazione nella misura prevista dai parametri ministeriali, reintroduzione delle previsione del rimborso delle spese forfettarie nella misura massima prevista dal decreto istitutivo dei parametri;
– possibilità per gli avvocati di farsi sostituire da altro avvocato con incarico anche verbale ovvero da un praticante abilitato con delega scritta;
– l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF esclusivamente da chi sia iscritto all’albo da almeno cinque anni ed abbia superato l’esame disciplinato dalla legge n. 1003/36 o da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura;
– il tirocinio professionale è svolto in forma continuativa per 18 mesi e potrà essere svolto per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno di corso di studio nel caso di intervenuto accordo tra università e ordine forense. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo nei casi previsti dall’art. 41 comma 12 della legge professionale;
– le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si svolgeranno dal secondo anno successivo dall’entrata in vigore della presente legge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, mentre nella prova orale il candidato dovrà portare obbligatoriamente ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale nonché altre due materie a sua scelta.