Ad alcuni colleghi sarà capitato, nel proporre un’impugnazione sostituendosi al difensore che assisteva la parte nel primo grado di giudizio civile, di vedersi negata dalla cancelleria la facoltà di ritirare il fascicolo di parte.
Come noto il nostro codice di rito – art. 77 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 169 c.p.c., rubricato “Ritiro dei fascicoli di parte”[1] – si occupa unicamente della facoltà/diritto di ritirare il fascicolo di parte unicamente quando lo stesso è ancora in corso di definizione.
Ciò ha generato il sorgere di prassi difformi tra le varie cancellerie, alcune delle quali autorizzano il ritiro unicamente al difensore costituito nel primo grado di giudizio, altre unicamente alla parte rappresentata, altre ancora al nuovo difensore munito di espressa autorizzazione del precedente avvocato.
Per dirimere la questione è recentemente intervenuto il Ministero della Giustizia, a mezzo della circolare del 7 gennaio 2019, diretta ai presidenti delle Corti d’Appello ed avente ad oggetto “Ritiro del fascicolo cartaceo di parte nel procedimento civile definito in primo grado Indicazioni operative”.
Nella stessa il Ministero ha affermato che “…nell’ipotesi in cui il procedimento civile sia stato definito, gli Uffici giudiziari debbano consegnare il fascicolo di parte sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell’ambito del giudizio di impugnazione (sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato)”.
Ad avviso del Ministero, infatti, detta affermazione risulta l’unica compatibile con l’art. 33 del codice deontologico forense. Seguendo il ragionamento del Ministero, poiché l’art. 33 C.D.F. “…pone sul difensore, al termine del mandato, l’obbligo di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, come pure di consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato (…) se dunque l’avvocato, al termine del mandato, è tenuto a restituire tutta la documentazione ricevuta dal cliente e comunque concernente l’oggetto del mandato, non v’è ragione per negare alla parte medesima (titolare del diritto alla restituzione) o al suo nuovo procuratore il diritto di richiedere direttamente alla cancelleria dell’Ufficio giudiziario la consegna del fascicolo di parte depositato dal precedente difensore nell’ambito di un giudizio civile ormai concluso, facendo in tal modo venir meno l’obbligo di custodia degli atti a carico del precedente avvocato”.
[1] Art. 169 c.p.c.:
- 1: “Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo di parte dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga”.
- 2: “ Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.