La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza 22499 del 2018, ha stabilito che “tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi“.
Ed ancora la stessa Corte ha ribadito che “le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico. Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di detti controlli afferisce, difatti, direttamente all’idoneità della fonte di prova impiegata per l’accertamento delle infrazioni, idoneità che l’amministrazione è tenuta a dimostrare… l’omessa indicazione nel verbale d’accertamento delle caratteristiche dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l’invalidità dell’accertamento, ma la contestazione dell’idoneità della fonte di prova (in sede d’opposizione ai sensi dell’art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all’onere di integrare la documentazione al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione“.
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