T.A.R. per il Piemonte (Sezione Prima), 27.03.2017, n. 414
In fatto. Con bando di gara una società a totale capitale pubblico titolare della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito di un certo Consorzio, indiceva una procedura aperta per “l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione e manutenzione indumenti da lavoro/ d.p.i”, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 40 punti all’offerta tecnica e 60 punti all’offerta economica. La lex specialis di gara prevedeva che “le ditte che in fase di valutazione tecnica non avranno ottenuto una valutazione minima del 50% (20 punti) in relazione al punteggio tecnico massimo previsto, saranno escluse dalla fase di apertura delle offerte economiche”. Alla gara partecipavano quattro Imprese. Nella seduta pubblica venivano comunicati a tutte le società partecipanti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed aperte le offerte economiche delle concorrenti e la Commissione – in virtù delle previsioni sopra richiamate contenute nella lex specialis – provvedeva ad escludere le due concorrenti che non avevano raggiunto il punteggio tecnico minimo (20 punti), necessario per poter accedere alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. Una delle Imprese escluse ricorreva al T.A.R. impugnando gli atti con i quali la Stazione appaltante ne aveva decretato l’esclusione dalla gara, unitamente al provvedimento di aggiudicazione e alla lex specialis.
In diritto. Il giudice amministrativo accoglie, ritenendolo fondato, per quel che qui rileva, il primo motivo di censura che si incentra sui criteri di valutazione delle proposte migliorative e del sistema di controllo di gestione del ritiro / consegna indumenti / dpi (caratteristiche e funzionalità del software utilizzato e sistema organizzativo per la gestione dei reclami) richiesti nell’offerta tecnica: nei verbali e negli atti della gara manca qualunque elemento interpretativo (esplicito o implicito) che consenta di comprendere, in concreto, le ragioni per le quali le offerte tecniche in gara si siano viste assegnare un certo punteggio numerico.
Di talché, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara sarebbe dovuta intervenire per supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso, come si legge in sentenza, «sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l’assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio (Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332 e 18 aprile 2013, n. 2142; TAR Milano, III, 16 ottobre 2012, n. 2537; TAR Umbria, 2 novembre 2011, n. 355)».
Decisive sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 50/2016, sia le Linee Guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa del 21 settembre 2016 n. 1005, le quali prevedono che “in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni“.
Spese compensate.