Finalmente una buona notizia per avvocati e clienti!
La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n°24/E del 18 aprile 2016 avente ad oggetto il “Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legai per la notifica di atti giudiziari”, ha recepito il recente revirement del Ministero dell’interno riconoscendo l’ esenzione dal bollo per i certificati anagrafici per uso notifica di atti giudiziari richiesti dagli studi legali.
Tale esenzione, derivante da una corretta interpretazione dell’art. 18, co. 1, del D.P.R. n°115/2002, riguarda tutti i procedimenti giurisdizionali, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione.
La stessa Agenzia delle entrate afferma che l’esenzione è ammissibile unicamente qualora i certificati richiesti siano “antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali“, ovvero laddove ricorra “…non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti… anche [che] il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale”.
Come chiarito dall’A.E., infatti:
- “l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti ‘…inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali'”;
- “...il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo”;
- “…deve ritenersi quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, DPR n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali”.
In conclusione, dunque, riportandomi alle parole della stessa Agenzia delle Entrate “…anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo…”
Cliccare qui per il testo della risoluzione Agenzia delle Entrate, n°24E del 18 aprile 2016