No all’imposta di bollo per certificati anagrafici per uso notifica di atti giudiziari richiesti dagli avvocati – Agenzia delle Entrate, risoluzione n°24 del 18 aprile 2016

imagesFinalmente una buona notizia per avvocati e clienti!

La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n°24/E del 18 aprile 2016 avente ad oggetto il “Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legai per la notifica di atti giudiziari”, ha recepito il recente revirement del Ministero dell’interno riconoscendo l’ esenzione dal bollo per i certificati anagrafici per uso notifica di atti giudiziari richiesti dagli studi legali.

Tale esenzione, derivante da una corretta interpretazione dell’art. 18, co. 1, del D.P.R. n°115/2002, riguarda tutti i procedimenti giurisdizionali, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione.

La stessa Agenzia delle entrate afferma che l’esenzione è ammissibile unicamente qualora i certificati richiesti siano “antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali“, ovvero laddove ricorra “…non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti… anche [che] il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale”.

Come chiarito dall’A.E., infatti:

  • l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti ‘…inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali'”;
  • “...il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo”;
  • “…deve ritenersi quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, DPR n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali”.

In conclusione, dunque, riportandomi alle parole della stessa Agenzia delle Entrate “anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo…” 

 Cliccare qui per il testo della risoluzione Agenzia delle Entrate, n°24E del 18 aprile 2016

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.