La congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l’atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica dovendosi avere riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che il giudice del merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l’esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall’atto, la sua inesistenza.
La Cassazione[1] torna sull’argomento della procura alle liti, confermando il principio analogo già espresso in precedenti sentenze, uniformi nello statuire che è valida la procura alle liti seppure separata dall’atto, qualora, dall’esame del suo contenuto, risulta inequivocabile il riferimento alla parte che l’ha sottoscritto e al giudizio cui si riferisce anche sotto il profilo cronologico.
Ciò in quanto «la congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l’atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica».
Ne consegue che il giudice del merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l’esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall’atto, la sua inesistenza.
Il Collegio accoglie, così, il quarto motivo di ricorso – con il quale la ricorrente lamentava la circostanza che il giudice di merito avesse ritenuto non sanabile il vizio relativo al difetto dello jus postulandi – e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
[1] 1^ Civ., ordinanza 06.02.2018, n.2813