Procura alle liti rilasciata su foglio separato

La congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l’atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica dovendosi avere riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che il giudice del merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l’esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall’atto, la sua inesistenza.

La Cassazione[1] torna sull’argomento della procura alle liti, confermando il principio analogo già espresso in precedenti sentenze, uniformi nello statuire che è valida la procura alle liti seppure separata dall’atto, qualora, dall’esame del suo contenuto, risulta inequivocabile il riferimento alla parte che l’ha sottoscritto e al giudizio cui si riferisce anche sotto il profilo cronologico.

Ciò in quanto «la congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l’atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica».

Ne consegue che il giudice del merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l’esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall’atto, la sua inesistenza.

Il Collegio accoglie, così, il quarto motivo di ricorso – con il quale la ricorrente lamentava la circostanza che il giudice di merito avesse ritenuto non sanabile il vizio relativo al difetto dello jus postulandi – e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

[1] 1^ Civ., ordinanza 06.02.2018, n.2813

Cristiana Centanni

Titolare dello Studio omonimo, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 16 dicembre 1996 e all’Albo Speciale Cassazionisti dal 24 aprile 2009, si è occupata, subito dopo la laurea in giurisprudenza, ottenuta con lode, della materia delle opere pubbliche e del relativo contenzioso giudiziale civile, amministrativo ed arbitrale. Coltiva e pratica il diritto delle obbligazioni contrattuali in generale ed è esperta nella materia dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, nel diritto civile e immobiliare. L’amore per la politica forense, specie nel difficile momento di oscurantismo che l’Avvocatura sta attraversando, hanno spinto l’Avv. Cristiana Centanni a far parte di AFEC, Associazione che, tra l’altro, si propone di sostenere quanti intendono intraprendere la professione forense, tanto affascinante quanto complessa.