
Corollario del principio del\nsuperiore interesse del minore è senza dubbio la sua audizione in ogni\nprocedura giudiziaria che lo riguardi.
\n\n\n\nDetta audizione è divenuta\nobbligatoria, anche in Italia, a seguito della ratifica, con legge n°77 del\n2003, della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo\ndel 1996, che all’art. 6 all’uopo espressamente dispone: “Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria,\nprima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di\ninformazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell’interesse\nsuperiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in\nparticolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali; b) quando\nil diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento\nsufficiente: – assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni\npertinenti, – nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente,\nse necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con\nuna forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente\ncontrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di\nesprimere la propria opinione; c) tenere in debito conto l’opinione da lui\nespressa”.
\n\n\n\nCome successivamente chiarito\ndalla Suprema Corte, con sentenza n°16753 del 27 Luglio 2007: “…l’audizione dei minori nelle procedure\ngiudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è\ndivenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo\nsullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge\nn°77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n°9094 e 18 marzo 2006 n°6081), per cui ad\nessa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come\nrisulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa\nCorte (Cass. civ.)”.
\n\n\n\nAl fine di conformarsi al\nsuddetto dettato, il Legislatore italiano, con legge n°219 del 10 dicembre\n2012, ha espressamente previsto, all’art.\n315 bis, co. 3, c.c. che “Il\nfiglio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove\ncapace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e\nprocedure che lo riguardano”.
\n\n\n\nNonostante il decorso di oltre 15 anni dalla ratifica della Convenzione di Strasburgo e di oltre 6 anni dalla predetta novella legislativa, tutt’oggi numerose sono aimè le procedure giudiziarie in cui, in spregio del suddetto chiaro dettato normativo, le corti territoriali assumono decisioni in punto di affido di figli minori senza alcuna previa loro audizione ovvero senza motivare le ragioni poste alla base della loro mancata audizione.
\n\n\n\nAl fine di chiarire la portata\ndell’obbligo motivazionale in caso di omessa audizione di un minore\ninfradodicenne, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con\nsentenza n°10774 del 17 aprile 2019.
\n\n\n\nI fatti di cui è causa:
\n\n\n\nUn marito adiva il Tribunale di\nBusto Arsizio chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione personale con\naddebito alla moglie – la quale aveva abbandonato il tetto coniugale\ntrasferendosi, contro la sua volontà, insieme al figlio infradodicenne in\nSicilia – e affido esclusivo in suo favore della prole.
\n\n\n\nNel corso del giudizio veniva\nespletata una CTU, senza, tuttavia, che il consulente incaricato riuscisse né a\nsentire il minore né ad incontrare la moglie, a causa degli ostacoli frapposti\ndalla stessa.
\n\n\n\nAll’esito della CTU, il Tribunale,\ncon sentenza:
\n\n\n\n- disponeva l’affidamento in via esclusiva del\nfiglio minore al padre, con collocamento presso la di lui abitazione;
- addebitava la colpa della separazione alla\nmoglie, per abbandono del tetto coniugale.
La Corte d’Appello di Milano, adita\ndall’ex moglie, con sentenza del 7 ottobre 2015, riformava tuttavia la\nsentenza:
\n\n\n\n- disponendo l’affidamento del figlio minore al\nComune presso cui si era trasferita la moglie, con collocamento presso la\nresidenza materna;
- ponendo sul padre l’obbligo di versare all’ex\nmoglie la somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento per la prole;
- revocando il provvedimento di assegnazione della\ncasa familiare in favore del padre.
Ad avviso della Corte, infatti,\nla moglie – che medio tempore aveva\ninstaurato una nuova stabile convivenza e avuto un figlio dal nuovo compagno – aveva\ndato prova che il minore “…si era\nintegrato nella nuova famiglia dove viveva sereno, curato, accudito e pertanto\nnell’interesse del minore doveva essere valorizzata la continuità e disposta la\nconvivenza con la madre ed il suo nuovo nucleo familiare…”.
\n\n\n\nIl ricorso per cassazione
\n\n\n\nAvverso detta pronuncia ricorreva\nper cassazione il marito dogliendosi, inter\nalia, dell’omessa audizione del minore nel giudizio e nella CTU espletata\nin primo grado.
\n\n\n\nLa Suprema Corte, pronunciandosi\nsul punto, preliminarmente chiarisce, sulla scorta dei principi recentemente\naffermati, con ordinanza n°12957 del 24 maggio 2018, che, “in tema di separazione personale tra coniugi,\nove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei\ngenitori”:
\n\n\n\n- “l’audizione del minore infradodicenne,\ncapace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità”;
- a ciò consegue l’obbligo per il giudice “…di\nspecifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a\nquella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale di ascolto”\nqualora:
- ritenga di non procedere a detta audizione\nritenendo “…il minore infradodicenne\nincapace di discernimento…” ovvero “…l’esame\nmanifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore…”;
- “…opti,\nin luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di\nindagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico”.
Applicando i suddetti principi al\ncaso in esame, la Suprema Corte rileva come la Corte d’Appello abbia indebitamente\nriformato la sentenza di primo grado “…senza\ntuttavia adempiere all’obbligo di motivare con particolare rigore e pertinenza\nil motivo per il quale riteneva di collocare il minore presso la madre”:
\n\n\n\n- nonostante non si fosse mai previamente\nproceduto all’audizione del minore né “…dal\ngiudice né da persona da lui incaricata…”;
- nonostante la stessa CTU non avesse potuto\nprocedere all’audizione del minore né tantomeno ad accertare la capacità\ngenitoriale della madre, “…la quale si\nera invece sottratta all’esame peritale e nemmeno aveva consentito che vi\npartecipasse il figlio”.
Di qui, la decisione di cassare\nla sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché\nsi pronunci nuovamente, stabilendo la collocazione del minore e le modalità di\nfrequentazione dello stesso con l’altro genitore, all’esito dell’audizione del\nfiglio, ritenuta a tal fine “determinante”.
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