La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3257 pubblicata il 19 febbraio 2016 ha condannata l’impresa Assicuratrice dell’autocarro ed il proprietario del mezzo a risarcire il danno subito da un soggetto che perdeva la vita, a causa del distacco della rampa del “carrellone” a rimorchio dell’autocarro parcheggiato sulla pubblica via nei pressi dell’officina dove il mezzo era in riparazione, veniva colpito al volto dell’asse di detta rampa.
Tale decisione fonda le sue basi sulla sentenza a Sezioni Unite 8620 pubblicata il 29 aprile 2015 con la quale è stato sancito che “la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall’art. 2054 cod. civ. (e, perciò, rilevante ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine “circolazione” assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l’idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di “circolazione stradale”, al di là dell’apparente incongruità lessicale, comprendere anche la “circolazione statica”, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un’utilizzazione della strada al pari del transito“.
La Corte precisa che “i fini della responsabilità ex art. 2054 cod. civ., rientra nell’ampio concetto di circolazione, in cui deve dunque ritenersi compresa, anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa. Invero il termine “circolazione stradale” non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l’arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno. In particolare l’inclusione della c.d. “circolazione statica” nell’ambito dell’art. 2054 cod. civ. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) – prima ancora che dalle richiamate disposizioni del C.d.S. – si evince dalla stessa ratio legis,individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacchè anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi“.
Concludono poi le Sezioni Unite rilevando che “per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere“.