Per chi abbia dubbi circa la data di decorrenza del termine per impugnare la sentenza notificata a mezzo PEC e quindi rinotificata a mezzo Ufficiale Giudiziario [e/o a mezzo del servizio postale con l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del notificante], la Cassazione[1] è intervenuta nei giorni scorsi chiarendo che, nella fattispecie, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, di cui all’ultimo comma dell’art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla data di notifica a mezzo pec della sentenza impugnata e non dalla data di consegna della sentenza medesima all’Ufficiale Giudiziario, nel caso, come quello sottoposto all’esame degli Ermellini, in cui il legale abbia provveduto alla notifica dell’atto medesimo sia a mezzo PEC e sia a mezzo di ufficiale giudiziario.
Esaminando preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti, gli Ermellini lo hanno dichiarato inammissibile, avendo verificato che la sentenza impugnata era stata dapprima notificata a mezzo pec in data 2 aprile 2015 e poi nuovamente notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 9 aprile 2015, quando il ricorso per cassazione era stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 8 giugno 2015, notifica perfezionatasi in pari data, e quindi dopo 67 giorni dalla notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo pec.
Si è così risolta in Cassazione la vicenda che vedeva contrapposti gli interessi di [x] che aveva instaurato tre cause di sfratto per morosità nei confronti di due conduttori, cause poi riunite in ragione della loro connessione.
[1] Civile Ord. Sez. 6, 28.11.2017 n. 28339