La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°789 del 13 gennaio 2017, è ritornata sull’annosa questione della rideterminazione dell’assegno separatizio e/o divorzile a fronte della nascita di un figlio da una nuova relazione del coniuge obbligato.
La vicenda origina dal ricorso per cassazione di una moglie avverso il provvedimento con cui la Corte territoriale aveva, inter alia, disposto la revoca del modesto assegno separatizio convenuto tra i coniugi in sede di separazione consensuale nonché rideterminato la ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie sostenute per i figli alla luce delle sopravvenute nuove spese a cui l’ex marito doveva far fronte per la crescita del figlio nato successivamente alla separazione da una relazione di fatto, nonché del mancato reperimento da parte della donna di una sistemazione lavorativa, nonostante la stessa fosse ancora giovane e con un figlio sedicenne che non necessitava più di cure costanti.
La pronuncia della Suprema Corte offre importanti spunti tanto in punto di incidenza della creazione di una nuova famiglia sugli obblighi di mantenimento nei confronti della precedente famiglia, quanto in ordine alla rilevanza e alla prova delle potenzialità lavorative del coniuge beneficiario di un assegno separatizio.
In particolare, per quanto attiene alla la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, gli Ermellini condivisibilmente chiariscono che:
- detto evento debba essere considerato dal giudice quale circostanza sopravvenuta idonea a determinare una tale riduzione alla luce dei nuovi oneri economici ad essa connessa, qualora accertata in sede giudiziale;
- la riduzione degli oneri di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente unione e nei confronti dell’ex coniuge, tuttavia, non può avvenire automaticamente, dovendo procedersi ad un accertamento in concreto dell’incidenza del nuovo nucleo familiare sul potere economico del coniuge obbligato;
- sia poi da escludere che “…il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio … sicchè anche in tale ipotesi dovrà valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, a mente dell’art. 156 c.p.c., u.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate”.
Passando poi all’incidenza da attribuirsi alle potenzialità lavorative del coniuge beneficiario dell’assegno separatizio e al mancato reperimento da parte dello stesso di una sistemazione lavorativa, la Corte offre i seguenti condivisibili principi:
- in tema di separazione personale dei coniugi, “l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica”;
- “l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547; Cass. 2 luglio 2004, n. 12121)
Nel caso concreto, la Corte dà ragione pertanto all’ex moglie censurando l’operato della corte di merito e le conclusioni dalla stessa raggiunte laddove non fondate “sulla concreta possibilità, da parte dell’istante di svolgere un’attività lavorativa”, incaricando pertanto il giudice del rinvio di procedere ad un nuovo apprezzamento della vicenda.
Di seguito il testo della sentenza: Cass. civ. sez. I^, sentenza del 13 gennaio 2017, n°789