La Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 26 gennaio – 5 febbraio 2016, n°2276, dirimono, all’esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, un’interessante questione internazional-privatistica relativa alla (in)competenza giurisdizionale del giudice della separazione a conoscere accessoriamente della domanda relativa al mantenimento della prole risiedente abitualmente, unitamente ai genitori, in un altro Stato membro.
La vicenda vede protagonisti due cittadini italiani, coniugati in Italia e residenti stabilmente in Inghilterra da diversi anni, tanto da avervi dato alla luce e cresciuto i loro due figli. Nel 2012, a seguito della crisi in cui era sprofondata la loro relazione, il padre decide di adire il Tribunale di Milano al fine di sentir pronunciare la separazione con addebito a carico della moglie, l’affidamento condiviso dei figli, con collazione presso la madre, ed offrendo un sostanzioso mantenimento per la prole.
La moglie, costituendosi, chiede in via riconvenzionale l’addebito della separazione al marito e il riconoscimento a suo favore di un lauto assegno separatizio, eccependo tuttavia la carenza di giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sul regime di affido, mantenimento e collocazione dei figli, individuando quale giudice competente quello britannico, alla stregua del criterio della residenza abituale dei minori di cui al regolamento n°2201/03.
Il Tribunale italiano, in accoglimento all’eccezione giurisdizionale sollevata dalla moglie, pur dichiarandosi competente a pronunciarsi sulla separazione dei coniugi e sull’assegno in favore del coniuge, si dichiara tuttavia incompetente, ai sensi dell’art. 3, lett. c) del regolamento 4/2009, a pronunciarsi su ogni questione relativa all’affidamento e al mantenimento della prole, individuando all’uopo competente unicamente il collega inglese.
Il padre, tuttavia, non si dà per vinto, presentando ricorso dinnanzi alla Suprema Corte e sostenendo la competenza anche dei giudici italiani a pronunciarsi in via accessoria sulle obbligazioni alimentari in favore della prole. La Corte di Cassazione, nella sua composizione a sezioni unite, ritiene pertanto necessario interrogare la Corte di Giustizia sui rapporti intercorrenti tra l’art. 8 del regolamento 2201/03 e il succitato art. 3 del regolamento 4/09, ponendo la seguente questione pregiudiziale: «[S]e la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi (nel senso che l’uno esclude necessariamente l’altro) i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) del più volte citato articolo 3».
La Corte europea, investita della questione, sottolinea la centralità dirimente della portata della nozione di “domanda accessoria”, di cui all’art. 3, lettere c) e d) del regolamento 4/09. A riguardo, la Corte preliminarmente chiarisce come tale nozione non debba essere interpretata alla luce del diritto nazionale, bensì del contesto e dell’obiettivo proprio del regolamento europeo, al fine di garantire la sua uniforme applicazione in tutti i Paesi membri. La Corte, poi, distingue gli interessi perseguiti nelle azioni relative alla responsabilità genitoriale rispetto a quelle relative allo stato delle persone e riconosce un ruolo dirimente al criterio del superiore interesse del minore, predominante in ogni controversia che lo riguardi.
Alla luce di tali considerazioni, i Giudici di Lussemburgo concludono affermando che: «L’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento».
A tale pronuncia si conforma anche la Suprema Corte italiana, riconoscendo con ordinanza 26 gennaio – 5 febbraio 2016, n°2276, l’accessorietà della domanda relativa all’affidamento e al mantenimento della prole unicamente con la controversia relativa alla sola responsabilità genitoriale, peraltro pendente dinnanzi al giudice britannico, qualora la stessa penda contemporaneamente ad altra azione avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi.
sentenza-della-corte-di-giustizia17506136__cass-ss-uu_-5-02-16-n-2276