
I fatti di\ncui è causa
\n\n\n\nAll’esito\ndel primo e secondo grado di un giudizio di divorzio, un ex marito veniva\ncondannato a corrispondere all’ex coniuge l’importo di € 400,00 mensili a\ntitolo di assegno divorzile.
\n\n\n\nSenza darsi\nper vinto, lo stesso decideva di ricorrere sino in Cassazione, denunciando “la\nviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 898 del 1970,\nart. 5, comma 6, nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360\nc.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, contestando il diritto dell’ex moglie alla\npercezione dell’assegno divorzile in considerazione del fatto che quest’ultima:
\n\n\n\n- era titolare\n“…del diritto di usufrutto su di un\nappartamento donato alla figlia”;
- era\naltresì “…proprietaria di un’altra unità\nimmobiliare – ristrutturata ed ampliata fino a sette vani durante il matrimonio”;
- aveva\n“…diritto all’assegno sociale INPS”.
La risposta della Suprema Corte
\n\n\n\nLa Suprema Corte, investita della\nquestione, preliminarmente chiarisce, richiamando la celeberrima pronuncia\ndelle SS.UU. n°18287 del 117/2018, che:
\n\n\n\n- “l’assegno divorzile, secondo la decisione\nabbia una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, per cui debba\nessere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni\neconomico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito\ndal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del\npatrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in\nrelazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, e che tali\ncriteri vadano tenuti presenti sia nella attribuzione che nella quantificazione\ndell’assegno”;
- “la funzione equilibratrice del reddito degli\nex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non sia\nfinalizzata, poi, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al\nriconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge\neconomicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di\nquello personale degli ex coniugi”.
Entrando\nnel merito della questione, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso\nrilevando come la Corte d’Appello, nel riconoscere in capo all’ex moglie il\ndiritto ad un assegno divorzile e determinarne l’entità:
\n\n\n\n- abbia operato una corretta comparazione dei\nredditi dei coniugi, tenendo in considerazione sia la percezione da parte\ndella moglie di una modesta pensione mensile e la titolarità in capo alla\nstessa del diritto di usufrutto su un immobile sia i redditi lordi da lavoro\npercepiti dal marito;
- abbia\ntenuto conto “…della durata del matrimonio (più di quarant’anni) e\ndell’addebitabilità della crisi coniugale – affermata nella decisione di primo\ngrado e non contestata dal P. – al comportamento tenuto dal marito in costanza\ndi matrimonio”;
- non\nabbia tenuto di contro in considerazione della ristrutturazione ed ampliamento\ndell’immobile, di proprietà dell’ex moglie, in cui la stessa viveva, in quanto\ncircostanza né dedotta né comprovata dal ricorrente nei precedenti gradi di\ngiudizio.
