La corresponsione integrale e puntuale del mantenimento dovuto per i figli da parte del genitore obbligato rappresenta ai giorni d’oggi una vera e propria chimera. Sempre più, infatti, sono i genitori inadempienti, vuoi per una consapevole e deprecabile volontà degli stessi in tal senso vuoi per un’impossibilità oggettiva e materiale a provvedervi.
Il legislatore ha voluto fare fronte all’eventualità in cui ambedue i genitori non possano fare fronte alle esigenze alimentari dei loro figli, disponendo, all’art. 433 c.c., che: “…all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali”.
I soggetti individuati dalla norma in oggetto non sono tuttavia tenuti in via solidale al predetto mantenimento, bensì solo ed esclusivamente in via subordinata e sussidiaria, potendosi configurare un tale obbligo in capo agli ascendenti unicamente qualora sia eccepita e comprovata l’impossibilità ad adempiere di ambedue i genitori.
Il caso in esame
Una madre, esasperata dal mancato versamento di alcun mantenimento in favore dei figli da parte del suo ex compagno, presentava ricorso al fine di vedere condannati i nonni paterni al versamento degli alimenti ex art. 433 c.c. in favore dei due nipoti, ottenendo in primo grado una condanna degli stessi al pagamento degli alimenti nella misura mensile di € 300,00, soccombendo tuttavia nel successivo grado di appello, a seguito dell’accoglimento del gravame presentato dai due nonni dinnanzi Corte d’Appello di Catanzaro.
La ricorrente, lungi dal darsi per vinta decideva di ricorrere in Cassazione, deducendo inter alia la “…violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 147 e 148 c.c.”.
L’iter motivazionale.
La VI^-1 sezione della Suprema Corte, dichiara tuttavia inammissibile il gravame della madre alla luce dei seguenti condivisibili principi:
- “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di cosmi”;
- “l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”.
Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, i nonni non potevano ritenersi obbligati in via sussidiaria al versamento di alcunché in favore dei nipoti per il solo fatto che il loro figlio (e padre dei bambini) si fosse reso inadempiente, né potevano ritenersi obbligati nel caso concreto, a seguito della mancata prova da parte della ricorrente circa la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’obbligazione alimentare.
In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la madre non aveva assolto all’onere sulla stessa posto, di comprovare:
- l’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei bambini;
- la propria incapacità, peraltro neppure dedotta dalla ricorrente, “…per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito”;
- la capacità economica degli ascendenti “…di far fronte all’obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione del sig. X. di Euro 1.500,00 mensili”.
Nei tre gradi di giudizio era invece emerso che la madre poteva in positivo fare fronte alle esigenze alimentari dei minori essendo titolare di un reddito da lavoro di € 700,00 mensili, essendo proprietaria dell’abitazione familiare.
Cliccare di seguito per il testo provvedimento: cassazione civile, sez. VI^-1, ordinanza n.10419 del 2 maggio 2018