Il GIP ha escluso la rilevanza penale delle condotte dell’indagata ed ha pertanto rigettato sia la richiesta di convalida del provvedimento di arresto eseguito dalla Guardia di Finanza di Lampedusa, sia la richiesta del PM di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento.
Con riferimento al reato di cui all’art. 1100 cod. nav., l’ordinanza ha fatto propria l’opzione ermeneutica della Corte Costituzionale (sent. n. 35 del 2000), secondo la quale le unità navali della GdF sono considerate “navi da guerra” soltanto «quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un’autorità consolare»: circostanze queste non sussistenti nel caso di specie, atteso che la nave della GdF stava operando in acque territoriali.
Quanto al reato di cui all’art. 337 c.p., il GIP ha ravvisato gli estremi della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere di soccorso di naufraghi (art. 51 c.p.), alla luce del quadro complessivo delle rilevanti fonti di diritto nazionale e internazionale che – ha evidenziato il GIP – coprono non soltanto la fase della presa a bordo dei naufraghi, ma anche quella successiva della loro conduzione fino ad un porto sicuro. A quest’ultimo proposito, l’ordinanza ha precisato altresì che gli obblighi gravanti sul capitano non possono venire meno nè per effetto delle direttive ministeriali in materia di “porti chiusi”, nè in conseguenza del divieto di ingresso adottato il 15 giugno nei confronti della Sea Watch 3 ai sensi del c.d. decreto sicurezza-bis, trattandosi in entrambi i casi di atti destinati a retrocedere, secondo il criterio gerarchico, a fronte al diverso dettato di cui alle fonti ordinarie e sovranazionali regolanti la materia.
Di seguito l’ordinanza estratta da: