Notifica ex art. 140 c.p.c.: nulla se nella relata manca l’inequivoca indicazione delle specifiche ragioni che non hanno consentito la notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. – Cass. civ., sez. VI^-II, ordinanza n°402 del 21 settembre 2017, depositata il 12 gennaio 2018

La Suprema Corte, con ordinanza n°402 del 21 settembre 2017, depositata in data 12 gennaio 2018, si è pronunciata su un ricorso presentato dalla Prefettura di Genova a seguito dell’annullamento da parte del G.d.P. di Genova, confermato in secondo grado, di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per incompletezza della relativa relata.

I fatti di cui è causa

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso un’ordinanza d’ingiunzione notificatagli dalla Prefettura di Genova ai sensi dell’art. 140 c.p.c., eccependo la mancata contestazione dell’illecito.

Il giudice di primo grado accoglieva le lagnanze attoree “…in dipendenza della buona fede dell’opponente”.

La Prefettura decideva di impugnare la decisione dinnanzi al Tribunale di Genova, il quale, tuttavia, rigettava il suddetto gravame rilevando che la dicitura presente sulla relata “stante l’impossibilità di eseguire la consegna del presente atto per irreperibilità/incapacità/rifiuto delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.” – era estremamente equivoca, giacché la formulazione adoperata era “assolutamente inidonea ad attestare l’esistenza di uno di presupposti legittimanti“.

La Prefettura, lungi dal desistere, presentava ricorso per Cassazione deducendo:

  • che “nel caso di specie l’impossibilità di eseguire la consegna ha riguardato non già il destinatario dell’atto – che se rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione si considera “fatta in mani proprie” ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, – ma le persone legittimate ai sensi dell’art. 139 c.p.c.; che conseguentemente le attestazioni di cui alla relata di notificazione sono senz’altro idonee a dar ragione del legittimo ricorso all’iter notificatorio ex art. 140 c.p.c.”;
  • che “…non ha alcun rilievo la mancata indicazione delle generalità delle persone che si sarebbero rifiutate di ricevere l’atto”.

Il ragionamento della Suprema Corte

Gli Ermellini, tuttavia, rigettano il ricorso sulla base del seguente condivisibile iter argomentativo:

  • “…la speciale forma di notificazione prevista dell’art. 140 c.p.c., è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità…”(sul punto, Cass. 31.7.2007, n°16899).
  • “…il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c.” (cfr. Cass. 18.9.2009, n°20098);
  • a ciò consegue che, come prospettato dall’opponente-controricorrente, “…la relazione di notificazione indichi ‘tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto, equivale a non indicarne nessuna’”.

Cliccare di seguito per il testo del provvedimento: Cass. civ., sez. VI^-II, ordinanza n°402 del 21 settembre 2017, depositata il 12 gennaio 2018

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.